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Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE “OSSERVATORIO sulle PP.AA.”

ART. 1

Costituzione, sede, carattere e durata

E’ costituita un’associazione culturale denominata “Osservatorio sulle Pubbliche Amministrazioni”, di seguito detta “Associazione”, con sede in Catania, Via Umberto n. 297.

Essa è una libera Associazione, apartitica e apolitica, senza scopo di lucro, la cui attività è all’insegna della partecipazione e del pluralismo.

La stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati, o per decorso del termine stabilito nell’atto costitutivo.

ART. 2

Scopi

L’Associazione opera a fini culturali, di divulgazione scientifica e di formazione in materia di Ordinamento della Pubblica Amministrazione.

L’Associazione è, altresì, caratterizzata dalla gratuità delle cariche sociali.

L’Associazione, in particolare, si propone di:

  1. a) promuovere e sviluppare attività culturali e di approfondimento scientifico, nelle discipline legate al Settore della Pubblica Amministrazione, nel segno dell’etica dei comportamenti;
  2. b) organizzare eventi culturali e/o scientifici in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
  3. c) promuovere attività formative e/o di aggiornamento professionale per i dipendenti del Settore Pubblico;
  4. d) promuovere e/o realizzare pubblicazioni, in via diretta o in collaborazione con altri soggetti, inerenti le materie su cui si fonda l’attività dell’Associazione;
  5. e) studiare, sviluppare e promuovere nuove metodologie per migliorare l’organizzazione della Pubblica Amministrazione;
  6. f) collaborare con le istituzioni universitarie di alta formazione e con le PP.AA. per il perseguimento di obiettivi in linea con l’oggetto dell’Associazione, anche mediante sottoscrizione di Protocolli d’Intesa, Convenzioni, Accordi di Programma, ed ogni altra forma di collaborazione;
  7. g) promuovere iniziative di sensibilizzazione, anche nelle scuole, per diffondere la cultura dello Stato, l’Ordinamento della Repubblica Italiana, i principi fondamentali e le disposizioni della Costituzione Italiana;
  8. h) svolgere, nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento giuridico per le associazioni senza scopo di lucro, attività commerciali connesse comunque agli obiettivi istituzionali dell’associazione;
  9. i) ogni altra attività correlata alle PP.AA..

L’Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale, ivi comprese le compravendite e le permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione, nonché l’apertura di conti correnti bancari e/o postali.

ART. 3

Adesione dei soci

L’Associazione è composta dai soci.

ll numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le associazioni e gli enti che ne condividano gli scopi e le finalità e ne accettino lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, coloro che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo, sottoscrivendo un’apposita domanda, con contemporaneo versamento della quota associativa, se dovuta.

Il Consiglio Direttivo delibera sull’ammissione a socio disponendo, in caso di accoglimento della domanda, la contestuale iscrizione nel libro dei soci; da tale momento il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Art. 4

Diritti e doveri dei soci

La qualità di socio dà diritto a:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, secondo il principio del voto singolo;
  • godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando, in ogni caso, il diritti al

recesso.

I soci sono tenuti:

– all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti, ove deliberati, e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

– al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi;

– ad una condotta non lesiva degli interessi e dell’immagine dell’Associazione.

La quota associativa annuale dovrà essere determinata per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Il Consiglio Direttivo, ove necessario per la realizzazione di particolari iniziative, potrà determinare il versamento da parte dei soci di appositi contributi associativi.

Le quote annuali associative ed i contributi associativi sono intrasmissibili, non rivalutabili, non frazionabili e non ripetibili in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea; essi non sono elettori e non possono eletti alle cariche sociali.

ART. 5

Decadenza della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per morte.

Le dimissioni dalla qualità di socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, e sono immediatamente efficaci.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, alla presenza ed all’unanimità di tutti i componenti, previa audizione dell’interessato, nei confronti del socio che:

  1. a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
  2. b) si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a mesi 6, decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;
  3. c) non versi gli appositi contributi associativi per la realizzazione di particolari iniziative, deliberati dal Consiglio Direttivo, nei tempi stabiliti dallo stesso;
  4. d) in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione, comunque pregiudizievoli del buon andamento della stessa.

Coloro che recedono o che sono esclusi dall’Associazione non hanno alcun diritto sul fondo comune associativo e sul patrimonio dell’Associazione e non possono richiedere alcun rimborso delle quote o dei contributi associativi già versati.

ART. 6

Risorse economiche e patrimonio

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  • beni immobili e mobili;
  • quote associative e contributi degli associati;
  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi pubblici e/o privati;
  • attività di carattere commerciale e produttivo, nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento giuridico per le associazioni senza scopo di lucro;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e/o sottoscrizioni anche a premi;
  • ogni altro tipo di entrata comprovata da idonea documentazione.

Il fondo comune associativo, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione potrà essere reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Art. 7

Esercizi sociali

L’esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio, nei casi previsti dalla normativa, deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale od organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 8

Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. a) l’Assemblea degli Associati;
  2. b) il Consiglio Direttivo;
  3. c) il Presidente;
  4. d) il Comitato Scientifico;
  5. e) il Collegio dei Probiviri.

I membri degli Organi dell’Associazione non hanno diritto ad alcun compenso.

I soci possono ottenere, se preventivamente concordato con il Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese sostenute per l’attività prestata.

Art. 9

Le Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da comunicare via e-mail ordinaria almeno cinque giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

L’Assemblea ordinaria:

  1. approva il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio;
  2. procede all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Comitato scientifico e del Collegio dei Probiviri;
  3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  4. approva gli eventuali regolamenti interni.

Essa ha luogo almeno una volta l’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

L’Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo e/o il Presidente lo ritengano necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati.

ln questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo entro dieci giorni dalla data della richiesta.

L’Assemblea è convocata del Presidente dell’Associazione. Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati in regola col versamento delle quote associative, secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea altri soci per mezzo di delega scritta, per non più di un associato.

In prima convocazione l’Assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’Assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide a maggioranza assoluta dei voti espressi su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei soci per la delibera di scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.

La nomina del segretario verbalizzante è di competenza del Presidente dell’Assemblea.

L’assistenza del segretario verbalizzante non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea è redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente dell’Associazione e dal segretario verbalizzante.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea degli Associati può conferire, su proposta del Comitato Scientifico, la qualità di “Socio Onorario” a soggetti che, per la rilevanza del ruolo ricoperto, per l’alta professionalità e per l’alto profilo scientifico dell’attività svolta nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni, possano apportare un significativo contributo alla vita dell’Associazione.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da tre a cinque membri scelti fra gli associati.

I componenti del Consiglio svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese preventivamente concordate ed effettivamente sostenute e documentate.

Restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Segretario, eletto fra i componenti del Consiglio Direttivo, svolge i compiti di gestione amministrativa dell’Associazione, ivi compresi le verbalizzazioni delle adunanze e la tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo fra i componenti dell’Assemblea degli associati, svolge i compiti di gestione contabile dell’Associazione, ivi compresa la tenuta della prima nota cassa, ed altresì, l’inventario dei beni dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno, tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri o da almeno il 30% dei soci, con richiesta motivata e scritta.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire attraverso la posta elettronica o consegnata a mano non meno di cinque giorni prima dell’adunanza.

Le sedute sono valide quando v’intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri funzionali alla realizzazione degli scopi sociali.

Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  • stabilire gli importi delle quote annuali associative;
  • determinare le risorse necessarie per realizzare specifiche iniziative relative all’oggetto sociale, stabilendo, altresì, gli importi degli eventuali contributi associativi da richiedere ai soci;
  • richiedere contributi e finanziamenti pubblici e privati;
  • curare l’esecuzione delle deliberazioni Assembleari;
  • redigere il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio;
  • predisporre i regolamenti interni;
  • sviluppare e determinare il programma di lavoro inerente l’attività sociale;
  • deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  • nominare i responsabili dei gruppi di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  • affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
  • predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
  • ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da inviare tramite e-mail ai soci.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio resta comunque validamente costituito se il numero minimo di componenti viene mantenuto, e si procederà alla sostituzione da parte all’Assemblea.

In caso di impossibilità di funzionamento e per decisioni improcrastinabili, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione temporanea dei componenti uscenti con altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 11

Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.

Il Presidente ha il potere di firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente autonomamente provvede all’ordinaria amministrazione, a titolo esemplificativo potrà:

  • stipulare tutti gli atti, contratti e convenzioni con fornitori ed utenti in genere;
  • aprire e chiudere conti correnti bancari e/o postali e procedere agli incassi o rapporti finanziari similari;
  • compiere tutti gli atti e le operazioni occorrenti per la gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell’Associazione.

Al Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, può essere attribuito il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue mansioni sono esercitate dal Vice-Presidente, che in tali occasioni avrà gli stessi poteri del Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente coordinare l’attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente.

Art. 12

Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, la cui composizione è deliberata dall’Assemblea degli associati, si compone di soci e/o non soci che svolgono attività culturali, scientifiche ed istituzionali di rilievo in ambito nazionale, coerenti con le finalità dell’Associazione.

Il Comitato Scientifico è organo consultivo del Consiglio Direttivo su tutti gli aspetti scientifici e culturali connessi ai piani di attività dell’Associazione.

Il Comitato Scientifico individua e propone all’Assemblea degli Associati eventuali Soci Onorari.

Il Comitato Scientifico è presieduto da un Presidente, eletto tra i componenti del Comitato stesso.

Sono compiti del Presidente:

  • convocare il Comitato fissando l’ordine del giorno delle riunioni;
  • coordinare l’attività programmata.

Il Comitato Scientifico individua fra i suoi membri un componente, verbalizzante, che provvede al raccordo col Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Alle sedute del Comitato Scientifico partecipa il Presidente dell’Associazione od un suo Delegato.

Art. 13

Collegio dei Probiviri

E’ costituito da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea degli Associati.

Il Presidente ed i membri del Collegio dei Probiviri sono eletti dall’Assemblea degli Associati.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su convocazione del Presidente dello stesso.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre i componenti e delibera a maggioranza.

Ferma restando la garanzia del contraddittorio, il Collegio svolge le seguenti funzioni:

  • dirime le controversie tra gli organi associativi, tra gli associati, o tra i primi ed i secondi, sorte nell’ambito delle attività dell’Associazione, nonché quelle che possono sorgere nell’applicazione dello Statuto;
  • esprime parere, non vincolante, sulla legittimità degli eventuali regolamenti interni, in ossequio alle disposizioni statutarie;
  • accerta i requisiti degli associati ed eventuali cause di incompatibilità di coloro che ricoprono cariche o incarichi associativi;
  • esercita l’azione disciplinare nei casi di violazione dello Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere associative, e può irrogare, secondo la gravità, sanzioni che vanno dalla censura alla sospensione temporanea, alla proposta di radiazione all’Assemblea degli Associati;
  • può proporre all’Assemblea degli Associati lo scioglimento di un organo, in tutti i casi di gravi violazioni statutarie o gravi difficoltà di funzionamento degli organi statutari.

Il Presidente dell’Associazione, regolarmente informato dei procedimenti e delle decisioni del Collegio, ne cura l’attuazione.

Art. 14

Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti od Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo di finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

ART. 15

Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le nome del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

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Giuseppe Lentini

Dottore Commercialista, Revisore Legale, Funzionario Amministrativo, ha ricoperto il ruolo di Vice Segretario Comunale, Comandante Polizia Locale. Si occupa oggi della gestione del Contenzioso, di Misurazione e Valutazione della Performance presso l’Ente di appartenenza. 

 

Antonio Maria Ligresti

Docente della cattedra di “Legislazione dei Beni Culturali” nel Triennio I Livello in ”Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico Contemporaneo” e nel Biennio II Livello in “Didattica dell’Arte e Mediazione Culturale”; e della cattedra di “Diritto dell’Informazione e della Comunicazione Digitale” nel Triennio I Livello in “Arti Tecnologiche”.

Iscritto nell’Elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.) – Fascia 1°, istituito con D.M. del 2 dicembre 2016.

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (con num. 3) ed all’Albo dei Periti del Giudice (con num. 1), presso il Tribunale di Catania, come esperto in “Antichità ed Oggetti d’arte”.

www.accademiadicatania.com
antoniomaria.ligresti@gmail.com
antoninomaria.ligresti@gmail.com

 

Gullotto Pietro

Laurea in Scienze Politiche
Collaboratore Amministrativo Professionale Senior
Responsabile P.O. “Politiche del Personale e Relazioni Sindacali”
Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro – Catania

 

Salvatore Cortesiana

Nato e residente a Siracusa. Sposato e padre di due ragazze. Laureato in Economia e Commercio e Giurisprudenza. Specializzazione in Scienze dell’Amministrazione e Organizzazione. Responsabile del Servizio Formazione e dell’Ufficio Programmazione e Controllo  del Comune di Siracusa.